Il sistema REX è stato introdotto dal 1° gennaio 2017 per il Sistema della Preferenze Generalizzate, ma è utilizzato anche per semplificare la certificazione dell'origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali.
Il CETA è il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.
Con la circolare 113/D del 16.11.2017, l’Agenzia delle Dogane illustra il nuovo sistema degli esportatori registrati “REX”, per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 e del quale è prevista un’applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1 ° gennaio 2017 al 30 giugno 2020.
Il sistema REX è utilizzato anche per la certificazione dell’origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali. Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l’origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.
Una volta assegnato, il numero REX è unico e l’esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG. Gli artt. da 78 a 111 del Reg. 2447/2015 disciplinano l’applicazione del sistema nel contesto SPG mentre l’art. 68, par. 1, del medesimo Regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE, nel medesimo sistema, anche al fine di utilizzarne le peculiarità al di fuori del SPG. In particolare, nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell’UE.
La citata previsione è concretamente applicabile all’Accordo UE/Canada (rif. art. 19 del Protocollo Origine CETA). Detto Accordo prevede che un documento relativo all’origine potrà essere compilato, fino alla conclusione del periodo di deroga (31 dicembre 2017), previsto dal par. 5 del citato art. 68 RE, da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’Unione. Dopo tale data, ai fini dell’applicazione del CETA è obbligatoria la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX.
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