Il Regolamento europeo prodotti da costruzione UE 305/2011, meglio conosciuto come Regolamento Prodotti da Costruzione in sigla CPR (dall’inglese Construction Product Regulation), fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Lo scopo principale del CPR è la rimozione delle barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti da costruzione per ottenere il corretto funzionamento del mercato interno in questo campo.
Gli elementi chiave per la rimozione delle barriere tecniche sono dunque le Norme Armonizzate (di prodotto) e le Valutazioni Tecniche Europee.
Il valore aggiunto della marcatura CE
Il valore aggiunto dalla marcatura CE è che tutti i paesi devono permettere la vendita di prodotti da costruzione recanti il marchio CE. Ciò significa che le autorità pubbliche non possono richiedere ulteriori marchi, certificati o prove addizionali.
Le norme armonizzate
Le norme armonizzate che definiscono le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione vengono elaborate dal CEN (ente di normazione europeo). Una volta elaborate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale europea tutti i prodotti coinvolti, entro un periodo stabilito, devono obbligatoriamente riportare la marcatura CE.
Il significato della marcatura CE
La marcatura CE, per il CPR, esprime la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell’Unione.
Tramite la marcatura CE il fabbricante indica che si assume la responsabilità di tali conformità e soddisfacimento.
Obblighi del fabbricante
Il fabbricante ha l’obbligo, in conformità alla norma armonizzata applicabile, di:
UNI EN 15824 - Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici
La norma si applica a intonaci a base di leganti organici (o anche inorganici) ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti.
Le caratteristiche sono determinate principalmente dal tipo o dai tipi di leganti utilizzati e dalle proporzioni degli stessi.
Gli intonaci esterni e interni organici possono essere definiti secondo:
Le caratteristiche appropriate per l’utilizzo finale e l’aspetto sono definite dal fabbricante.