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Decreto Legislativo n. 231/2001 

231

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza (ODV);
c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 definisce (art. 6, comma 2) il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati alle seguenti esigenze:

  • individuare le attività, (Processi), nel cui ambito possono essere commessi i reati; (GAP Analysis Reati) predisporre specifici (Procedure)/Protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo (ODV);
  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.
  • Nell’ipotesi particolare che il reato sia commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
  • In ogni caso, anche in questa ipotesi, la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazionegestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
  • È opportuno in ogni caso precisare che l’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all’apertura di un processo ad hoc nel quale l’ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:  
    1. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
    2. L’idoneità dei modelli organizzativi adottati.

Di seguito si riportano le classi di Reato presupposto contenuti nel D.Lgs.231:

Reati nei confronti della Pubblica amministrazione, reati informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, falsità in monete, delitti contro l’industria ed il commercio, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, delitti contro la persona, abusi di mercato, reati in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio ed auto-riciclaggio, delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore, delitti contro l’Autorità Giudiziaria, reati ambientali, reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati di razzismo e xenofobia, reati di frode sportiva ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa, reati tributari.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione adottato in Lechler S.p.A., ai fini del D.Lgs.231, è stato costruito sulla base del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015, e successivamente esteso ai requisiti stabiliti dalle ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 ed al Programma “Responsible Care” di Federchimica.